Per un’applicazione rigorosa e completa della l.194/78
Non è un bello spettacolo quello che va in scena da qualche tempo il martedì mattina davanti alla clinica ostetrico-ginecologica dell’ ospedale S.Orsola e che vede contrapposti un gruppo di cattolici in preghiera, della Comunità Papa Giovanni XXIII, ed un gruppo di donne e di aderenti alla CGIL. La contrapposizione si esprime attraverso manifesti, stendardi, canti (Bella ciao) e preghiere (Ave Maria) e riguarda l’aborto, che viene appunto praticato quel giorno ed in quella struttura sanitaria.
Non m’interessa prendere posizione a favore o contro gli uni o gli altri, districandomi tra diritto alla preghiera e sospetto di provocazione.
Vorrei invece provare ad andare oltre queste polemiche sterili e controproducenti, per suggerire un terreno d’impegno del quale poco ho sentito parlare in questi giorni.
La legge 194/1978 (“Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”), nei suoi primi articoli presenta una valenza preventiva rispetto all’interruzione volontaria di gravidanza.
Art.2
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.
Art.5
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Ora io non so se quanto recita l’art.5 trovi costante e generale attuazione nella pratica, ma ho fondati dubbi in merito, e temo che nella maggior parte dei casi ci si limiti ad una presa d’atto burocratica della richiesta della donna.
Nè so se ci siano esperienze di collaborazione volontaria, regolata da appositi regolamenti e convenzioni (art.2) tra consultori e idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato: mi chiedo ad esempio se la comunità papa Giovanni XXIII si sia proposta per svolgere un ruolo in tal senso. Certo questo implica porsi nell’alveo tracciato dalla legge 194, in atteggiamento ed in spirito di collaborazione con il servizio pubblico.
Alla fine del 2009 la Regione Emilia-Romagna ha emanato una direttiva indirizzata alle ASL che contiene tra l’altro il documento “Presa in carico consultoriale della donna che richiede l’IGV” che chiarisce in modo dettagliato la procedura da seguire, ivi compresa la fase di cui parla l’art.5 della legge. Al documento è unito uno schema a blocchi che descrive il percorso e che riporta correttamente anche l’eventuale ruolo delle Associazioni di volontariato. Per scaricare il documento cliccare su ivg_percorsi_dic09-1
Alla luce di quanto sopra io credo che oltre ad una preghiera che unisca e che non divida, sarebbe assai utile impegnarsi in una verifica circa la piena attuazione della legge 194/78, anche nella sua dimensione di tutela sociale della maternità.
Commenti dei lettori